VOUCHER – LE NUOVE REGOLE DEL GOVERNO

Riportiamo qui di seguito un articolo presente sul sito di
Assodeejay
, con la speranza di fare chiarezza sulla tanto dicussa
normativa riguardo il pagamento delle prestazioni lavorative mediante
voucher.

Il Governo finalmente ha regolamentato il lavoro accessorio tramite voucher
rendendo gli adempimenti, finalizzati all’impedimento dell’utilizzo per
evasione contributiva e fiscale e alla facilità e immediatezza dei controlli
da parte degli Ispettori.
Vediamo in sintesi quali sono gli adempimenti obbligatori e i limiti – 7.000
€ presso più committenti e 2.000 € presso lo stesso datore di lavoro – che
rendono questo sistema conveniente solo per alcune tipologie di datori di
lavoro, per molti altri invece a causa degli adempimenti burocratici e
complessi obbligatori e per i lavoratori che perdono alcuni diritti
importanti, (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari e altri
trattamenti dello stato sociale) sono certamente molto meno convenienti.

CHI PUO’ ASSUMERE CON I VOUCHER

I committenti possono essere: famiglie; enti senza scopo di lucro; soggetti
non imprenditori; imprese familiari; imprenditori agricoli; imprenditori di
tutti i settori; committenti pubblici. Le società che hanno in appalto
servizi possono utilizzare i voucher solo per pagare gli steward degli stadi
(per garantire la sicurezza delle partite di calcio).

LA COMUNICAZIONE VIA INTERNET O SMS

Il decreto legislativo 81 stabilisce che tutti gli imprenditori e i
professionisti che ricorrono al lavoro accessorio devono «almeno 60 minuti
prima dell’inizio della prestazione «comunicare alla sede territoriale
dell’Ispettorato del lavoro»:
1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
2) il luogo e la durata della prestazione.

La comunicazione da parte del committente all’Ispettorato del lavoro deve
avvenire via sms o posta elettronica. Quella all’Inps può avvenire tramite
tre canali:
1) contatc center Inps-Inail n° 803164 (numero gratuito da rete fissa) o
allo 06/164164 da cellulare (a pagamento in base al gestore telefonico);
2) tramite sito www.inps.it (pagina Lavoro accessorio);
3) a una sede Inps.

Il committente che si vuole collegare alla pagina “Lavoro accessorio” del
sito Inps deve indicare il codice fiscale come identificativo e come
password il “codice di controllo” indicato sulla matrice del voucher
destinato al lavoratore. Il lavoratore che si voglia collegare alla pagina
“Lavoro accessorio” dell’Inps deve inserire il proprio codice fiscale come
identificativo e il numero del voucher che il committente ha comunicato per
la sua prestazione.

CHI PUO’ ESSERE PAGATO CON I VOUCHER

I lavoratori che possono accedere al lavoro accessorio sono: pensionati;
studenti (di 16 anni compiuti con autorizzazione dei genitori e meno di 25)
iscritti all’università o a una scuola «di qualunque ordine e grado». Gli
studenti iscritti a scuola possono lavorare nelle vacanze di Natale, Pasqua
ed estive e il sabato e la domenica. Gli universitari possono svolgere
lavoro accessorio sempre.
Inoltre possono svolgere lavoro accessorio: cassaintegrati, lavoratori in
mobilità, chi riscuote la disoccupazione Aspi, i disoccupati dell’edilizia,
i lavoratori part-time (ma non presso il datore di lavoro che li ha
contrattualizzati), inoccupati, chi percepisce mini-aspi, mini-aspi 2012,
lavoratori autonomi, dipendenti pubblici e privati (ma non presso il datore
di lavoro che li ha contrattualizzati).
Infine anche gli extracomunitari possono lavorare a voucher se hanno un
permesso di soggiorno per lavoro (o per studio) o per “attesa occupazione”.
Per coloro che sforano il limite dei 7 mila euro presso più committenti e 2
mila presso lo stesso committente scatta l’obbligo di iscrizione alla
gestione separata INPS, da non dimenticare perchè i controlli sono
automatici per cui non ci sono possibilità di non ricevere una cartella di
pagamento dall’INPS con l’applicazione delle sanzioni.

– Prima dell’inizio della prestazione il committente (imprenditore o suo
delegato) deve comunicare all’Inps:
1)il proprio codice fiscale (riportato sul voucher);
2) tipologia di attività (ad esempio ristorante, albergo, discoteca, sala da
ballo, palestra ecc.)/tipologia committente;
3)i dati del lavoratore (nome, cognome, codice fiscale);
4) luogo di lavoro;
5) la data di inizio e di fine della prestazione.

LE SANZIONI PREVISTE PER LE INADEMPIENZE

Chi non rispetta le nuove regole sulla comunicazione dei buoni lavoro,
incorre in una multa da 400 a 2400 euro per ciascun lavoratore di cui non è
stata segnalata l’inizio dell’attività.

Comunicato stampa

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